La Presidente Todde dichiarata decaduta: alcuni chiarimenti

Si parla, in queste ore, della decadenza di Alessandra Todde dalla carica di Presidente della Regione. Va detto che, al momento, non è stato ancora reso pubblico il testo dell’ordinanza emessa dal Collegio di garanzia e che, pertanto, ci si deve rifare a quanto riportato dalla stampa (v. aggiornamento in post scriptum)

Riferisce l’Unione Sarda del 3 gennaio: “il Collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarato decaduta dalla carica di consigliere regionale Alessandra Todde, che perderebbe quindi anche quella di Presidente della Regione”, essendo state rilevate “inadempienze che hanno portato all’emissione di un’ordinanza-ingiunzione indirizzata al Consiglio Regionale, che deve stabilire una data per la decisione sulla decadenza”.

Precisa, peraltro, Repubblica che si tratterebbe di un mero errore formale, in quanto “le uscite sarebbero pari a 180 mila euro ma i documenti allegati certificano spese per 90 mila”; lo staff della Presidente avrebbe fatto presente che “il comitato elettorale avrebbe inviato due volte le stesse spese”.

Per evitare di ingenerare confusione nell’opinione pubblica, è opportuno ricostruire il meccanismo normativo che sta alla base di quanto accaduto. Va premesso subito, infatti, che spetta al Consiglio Regionale pronunciarsi in via definitiva sull’eventuale decadenza e che sarà la giunta per le elezioni costituita al suo interno a valutare se richiedere immediatamente il pronunciamento dell’Aula o se attendere l’esito dell’impugnazione dell’ordinanza dinanzi al giudice ordinario.

Il fondamento giuridico di quanto sta accadendo va rinvenuto nella legge regionale n. 1/1994, la quale detta norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio Regionale della Sardegna. La ratio è quella di evitare, in tale frangente, che alcuni candidati o formazioni politiche possano sostenere costi esorbitanti: in assenza di limiti, infatti, verrebbero svantaggiati quei candidati privi di sufficienti risorse economiche da investire nella propaganda.

La richiamata legge regionale prevede, dunque, due limiti di costo: uno alle spese elettorali dei singoli candidati – calcolati sulla base di una serie di parametri ivi previsti – ed un secondo alle spese elettorali dei partiti e movimenti. Sulla violazione della prima soglia (riguardante i singoli candidati) decide il Collegio Regionale di garanzia elettorale (art. 5, comma 1); sulla seconda, invece, si pronuncia l’apposito collegio istituito presso la Corte dei Conti (art. 5, comma 2).

La medesima legge regionale n. 1/1994 rinvia peraltro, per quanto da essa non disciplinato, alla normativa nazionale prevista per le elezioni politiche, ossia la legge n. 515/1993 e successive modificazioni; la quale, all’art. 13, determina i criteri di composizione e funzionamento del Collegio Regionale di garanzia elettorale; ossia, lo stesso che si è pronunciato sulle presunte irregolarità commesse dalla Todde. Si tratta di un organo istituito presso la Corte d’Appello e costituito, oltre che dal Presidente di questa, da ulteriori sei membri nominati dallo stesso Presidente e scelti tra magistrati ordinari, commercialisti e professori universitari.

È importante chiarire che il suddetto Collegio non ha natura giurisdizionale: non può essere, pertanto, considerato un giudice in senso soggettivo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 387 del 1996. Questa è la ragione su cui si fonda la natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento del Collegio, con importanti riflessi sulla sua impugnazione.

Delineati tali aspetti, è ora opportuno soffermarsi sulla tipologia delle sanzioni che possono essere comminate da tale organo. Tra le varie fattispecie di violazioni previste dalla L.R. 1/1994, rilevano in questa sede, due di esse. Più precisamente:

– in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, l’art. 5, comma 1, prevede che il Collegio di garanzia elettorale possa applicare una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo;

– tuttavia, il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta – oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui si è detto poc’anzi – la decadenza dalla carica. Ciò in quanto l’art. 5, comma 3 della legge regionale rinvia alla l. 515/1993 e, in particolare, ai commi 9 e 10 dell’art. 15 i quali prevedono tale conseguenza.

In altre parole: se il limite è 100 e spendi 120 (ossia, sforando 20), sarà applicabile una sanzione pecuniaria che può andare da 20 a 60. Se, invece, spendi 200 (ossia il doppio), non solo sarà applicabile una sanzione che potrà andare da 100 a 300 ma avrà luogo anche la decadenza dalla carica. Ecco la ragione per cui, stando alle cifre riportate da Repubblica – citate sopra – alla sanzione pecuniaria si aggiunge la decadenza dalla carica.

In quest’ultimo caso, il Collegio di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni al Presidente del Consiglio Regionale (v. art. 3.2 L.R. 1/1994), che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 17).

La decadenza della consigliera regionale Alessandra Todde, in quanto Presidente della Regione, comporterebbe lo scioglimento del Consiglio Regionale ai sensi dello Statuto RAS.

È chiaro, dunque, che affinchè ciò accada diviene necessario un pronunciamento in tal senso da parte del Consiglio Regionale, mentre il provvedimento del Collegio di garanzia elettorale costituisce una tappa intermedia di tale procedimento. L’interessata potrà, ora, fornire i chiarimenti su quanto contestatole ed ottenere, pertanto, una pronuncia favorevole sia da parte del giudice ordinario per le sanzioni di sua competenza nonché un’altra da parte del Consiglio Regionale per quanto riguarda la decadenza dalla carica. Resta da vedere se il Consiglio Regionale deciderà di esprimersi anteriormente o successivamente rispetto al giudice ordinario.

Qualora, invece, tali chiarimenti non dovessero rivelarsi convincenti, diventerebbero definitivamente applicabili le sanzioni comminate dal Collegio di garanzia: in primis, quella amministrativa pecuniaria; in secondo luogo, se ratificata dal Consiglio Regionale, la decadenza dalla carica di Presidente della Regione.

Affinché ciò accada, i consiglieri della maggioranza dovrebbero rispedire a casa se stessi oltre ai vari, affollati, staff che con tanto impegno hanno formato mirando – ne siamo certi – esclusivamente al bene pubblico: ma, in verità, qualunque chiarimento venga fornito dall’entourage della Todde, è assai più probabile che il Consiglio si dissolva per via di un meteorite piombato all’improvviso sul Palazzo di via Roma.

AGGIORNAMENTO – La Nuova Sardegna del 4 gennaio, a differenza di quanto anticipato da Repubblica, fa presente che tra le irregolarità contestate alla Todde ci sarebbe poca chiarezza “nelle dichiarazioni di spesa e nei rendiconti”; sarebbe stata contestata, inoltre, “l’assenza del mandatario”, in quanto la Todde avrebbe “compilato i moduli firmandoli di suo pugno ma non avendo nominato un mandatario (un garante che si fa carico di tutti gli atti legati alla campagna elettorale) non poteva certificare la veridicità del rendiconto”. In tal caso, diverrebbe applicabile non solo l’art. 15, comma 9, già citato ma, eventualmente, anche il comma 7 del medesimo articolo. Poichè anch’esso prevede, come conseguenza della violazione, la decadenza dalla carica, si rimanda a quanto già detto in proposito (anche la violazione del comma 7 rende applicabile la procedura di cui al comma 10 illustrata in precedenza, con la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale).

Antonio Piras